L’art. 2, co. 2 D. Lgs. 149/2022, infatti, ha introdotto il nuovo articolo 5-ter al decreto Legislativo 28/2010, in forza del quale «[…] L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi […]».
La nuova previsione introduce dunque una nuova legittimazione processuale (di fonte legale) in capo all’amministratore condominiale a partecipare alla procedura di mediazione.
L’amministratore, dunque, non sarà più condizionato nella partecipazione al procedimento di mediazione dal previo ottenimento di una delibera autorizzativa, ma potrà attivare, aderire e partecipare alla mediazione essendovi legittimato ex lege.
Il nuovo testo normativo, di fatto, recepisce e amplia un orientamento da anni avallato dalla giurisprudenza maggioritaria secondo il quale l’amministratore di condominio può nominare un avvocato del condominio anche senza una previa delibera di autorizzazione dell’Assemblea, derivando tale potere dal più generale dovere di tutelare il condominio contro le azioni intraprese da terzi.
Il rischio, per assurdo, è che gli amministratori potrebbero svolgere intere procedure di mediazione -con le relative conseguenze processuali-, all’insaputa delle assemblee e di tutti i condomini interessati.
Dunque, nonostante tale previsione consenta di dare maggiore velocità e impulso alle procedure di mediazione condominiale, spesso bloccate da difficoltà di convocazione (superabili con una semplice richiesta di rinvio che il mediatore al 99% concede all’ammnistratore ), e perciò potrebbe nuocere gravemente ( pensiamo solo a coloro che non desiderano entrare in causa e non possono esprimere la loro volontà per carenza o assoluta assenza di comunicazione) al condominio oggetto di tale richiesta
Quindi….è sempre opportuno portare a conoscenza dei condomini proprietari ogni avviso di mediazione convocando apposita urgente assemblea senza indugiare , raccogliendo la delibera relativa alla volontà ( o meno) di partecipare , nominando nella stessa sede un legale di fiducia e il compenso relativo.